Avvocato – Norme deontologiche – – Dovere di correttezza e colleganza – Rapporti con i testimoni – Minacce e permessi – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e colleganza, l’avvocato che inviti presso il proprio studio i testimoni di parte avversa al fine di informarli di una denuncia già presentata contro di loro per falsa testimonianza (così ponendo in essere una ingiusta pressione). (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 20 novembre 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ORSONI), sentenza del 29 aprile 2003, n. 76

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 76 del 29 Aprile 2003 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 20 Novembre 2000 (censura)
Giurisprudenza CNF

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