Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e colleganza – Rapporti con i colleghi – Denigrazione di collega – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che denigri e critichi l’operato di un collega davanti al suo cliente, con invito a cambiare professionista. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 23 novembre 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 7 ottobre 2000, n. 112

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 112 del 07 Ottobre 2000 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 23 Novembre 1998
Giurisprudenza CNF

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