Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che nominato commissario liquidatore in una amministrazione coatta di società disponga illegittimamente di rilevanti somme della stessa e omettendo altresì ogni controllo nei confronti dei suoi collaboratori consenta anche a questi di accedere illegittimamente ai fondi liquidi della società. (Nella specie è stata confermata la sanzione della cancellazione dall’albo). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 23 ottobre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. ITALIA), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 232
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 232 del 14 Ottobre 2004 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 23 Ottobre 2002 (cancellazione)
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