Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza – Dovere di indipendenza – Ex magistrato – Attività professionale presso la procura dove aveva svolto le funzioni giudicanti – Mancata decorrenza del termine di due anni dalla cessazione delle funzioni – Violazione art. 26 r.d.l. n. 1578/1933 – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista ex magistrato, cessato dalle funzioni giudicanti da meno di un biennio, che, in violazione dell’art. 26 r.d.l. n. 1578/1933, assuma e svolga l’attività difensiva presso il tribunale a cui era assegnato nell’ultimo periodo. Infatti la legge n. 27/1997 ha soppresso non già la figura del procuratore ma solo il relativo albo identificando la professione di procuratore con quella di avvocato e riportando quest’ultima alle caratteristiche della prima. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 11 luglio 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 16 dicembre 2004, n. 306

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 306 del 16 Dicembre 2004 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 11 Luglio 2003
Giurisprudenza CNF

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