Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza – Dovere di indipendenza e imparzialità.

Integra violazione degli artt. 37 e 51 del codice deontologico la condotta del professionista che, ricevuto incarico dal proprio cliente di rappresentarlo ed assisterlo in una controversia successoria sorta con gli altri coeredi, assuma, dopo la revoca del mandato, la difesa di altro coerede, in quanto il mandato originariamente espletato deve ritenersi tale da limitare la sua indipendenza e da ingenerare nei terzi il sospetto che la condotta dell’avvocato non sia improntata a canoni di assoluta correttezza. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Roma, 22 aprile 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ALPA), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 234

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 234 del 22 Dicembre 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 22 Aprile 2004
Giurisprudenza CNF

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