Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché in violazione del dovere di correttezza e indipendenza, l’avvocato che negozi titoli di terzi per permettere il finanziamento di società in dissesto, sue clienti, e che, dopo aver agito monitoriamente per il recupero del proprio credito, accetti dalla parte debitrice un incarico professionale oneroso per il recupero di crediti vantati verso terzi, il cui incasso avrebbe dovuto compensare il credito per il quale il professionista aveva agito. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi quattro) (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 11 luglio 2001)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 29 maggio 2003, n. 97
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 97 del 29 Maggio 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 11 Luglio 2001 (sospensione)
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