Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che dopo aver dimesso il mandato partecipi come teste nella causa e poi successivamente svolga nella medesima vertenza attività di patrocinio anche se in veste di sostituto. (Nella specie anche in considerazione della non rilevanza sostanziale dell’opera professionale prestata, la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 19 giugno 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 13 settembre 2005, n. 110
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 110 del 13 Settembre 2005 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 19 Giugno 2003 (sospensione)
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