Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza – Attività professionale in periodo di sospensione – Illecito deontologico.

Sono atti interruttivi ad effetti istantanei la trattazione del procedimento disciplinare e la conseguente pronuncia dell’adottato provvedimento sanzionatorio. Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che svolga attività professionale nel periodo di esecuzione della sanzione della sospensione. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 27 ottobre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 13 settembre 2005, n. 108

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 108 del 13 Settembre 2005 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 27 Ottobre 1999 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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