Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza – Attività difensiva senza mandato – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito disciplinare.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che si costituisca come difensore sulla base di un falso mandato e che richiesto non dia chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi otto a mesi tre). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 27 giugno 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ALPA), sentenza del 20 dicembre 2002, n. 203

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 203 del 20 Dicembre 2002 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 27 Giugno 2000 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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