Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di colleganza – Rapporti con il collega di controparte – omessa comunicazione della pendenza di una azione giudiziale – Minacce – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di colleganza a cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che in una procedura di separazione ometta di comunicare al collega di controparte di aver depositato ricorso per la separazione giudiziale davanti al tribunale e per averlo altresì minacciato che gli sarebbe stato revocato l’incarico se non avesse indotto il suo cliente ad acconsentire alle richieste da lui stesso formulate. (Nella specie in considerazione della mancata acquisizione della prova certa su due capi di incolpazione la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi sei a mesi quattro). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 29 novembre 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PERFETTI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 230

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 230 del 14 Ottobre 2004 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 29 Novembre 2003 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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