Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di colleganza – Rapporti con il collega di controparte – Espressioni offensive – Notifiche al collega con lettera raccomandata a.r. – Illecito deontologico.

L’avvocato che accusi il collega di aver indotto il cliente di questi a comportamenti illeciti, che usi nei confronti del collega espressioni offensive e minacciose e che notifichi allo stesso le proprie doglianze con lettera raccomandata a.r., pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo di quei doveri di correttezza e colleganza a cui ciascun avvocato è tenuto. (Nello specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 11 aprile 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Pauri), sentenza del 23 dicembre 1998, n. 219

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 219 del 23 Dicembre 1998 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 11 Aprile 1995 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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