Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di colleganza a cui ciascun professionista è tenuto l’avvocato che depositi una denuncia – querela contro un collega senza averne dato informazione né al consiglio dell’ordine, per l’eventuale esperimento del tentativo di conciliazione, né al collega querelato. (nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 29 giugno 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ALPA), sentenza del 1 settembre 2004, n. 188
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 188 del 01 Settembre 2004 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 29 Giugno 1998 (censura)
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