Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di provvedere al pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega domiciliatario a nulla rilevando l’eventualità che egli ritenesse eccessiva la fattura da questi emessa, dovendo in questo caso provvedere ad una immediata contestazione della stessa. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura) (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 16 giugno 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 13 settembre 2005, n. 106
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 106 del 13 Settembre 2005 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 16 Giugno 2004 (censura)
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