Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di colleganza – Omesse informazioni al dominus di causa – Illecito deontologico.

L’avvocato domiciliatario che ometta di dare dettagliate informazioni al dominus di causa pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di colleganza a cui ogni iscritto è chiamato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 26 settembre 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. ALPA), sentenza del 29 settembre 1998, n. 126

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 126 del 29 Settembre 1998 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 26 Settembre 1992 (censura)
Giurisprudenza CNF

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