Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di colleganza – Interrogatorio dell’avvocato – Espressioni critiche nei confronti del collega – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.

È disciplinarmente corretto il comportamento del professionista che invitato a comparire dinanzi ad un ispettore ministeriale per una inchiesta in corso, a domanda riferisca fatti e commenti poco lusinghieri nei confronti di un collega. (Nella specie è stato assolto il professionista che interrogato su un suo collega aveva riferito: “nel nostro ambiente giudiziario non può considerarsi quale modello di correttezza sotto il profilo dell’etica professionale”). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 20 ottobre 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ZURLO), sentenza del 17 novembre 2001, n. 240

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 240 del 17 Novembre 2001 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Rimini, delibera del 20 Ottobre 1998
Giurisprudenza CNF

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