Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di colleganza e correttezza – Denaro versato in favore del cliente – Omesso rilascio al collega di controparte di quietanza liberatoria – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.

Pone in essere un comportamento corretto l’avvocato che non rilasci al collega di controparte quietanza liberatoria a saldo per alcune somme versate a favore della sua cliente, se la stessa non abbia mai dichiarato l’intenzione di accettare tale pagamento come esaustivo del maggior credito da lei vantato, e l’avvocato aveva preventivamente inviato alla controparte una missiva in cui si dichiarava di accettare il versamento della somma in questione come deposito cauzionale. (Nella specie l’avvocato, a cui era stata inflitta la sanzione della dell’avvertimento, non è stato ritenuto disciplinarmente responsabile). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ferrara, 5 aprile 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 1 settembre 2004, n. 192

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 192 del 01 Settembre 2004 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 05 Aprile 2002 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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