Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di colleganza e collaborazione – Rapporti con il C.d.O. – Omessi chiarimenti – Illecito deontologico.

La mancata ottemperanza del professionista alla richiesta di chiarimenti da parte del C.d.O. costituisce illecito disciplinare poiché integra un comportamento non giustificato da esigenze di difesa, intervenendo in un momento anteriore all’inizio del procedimento ed essendo contrario ai principi di solidarietà e collaborazione che impongono al professionista il rispetto delle disposizioni impartite dai competenti organi per l’attuazione dei loro fini istituzionali. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 18 ottobre 2002)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PACE), sentenza del 16 marzo 2004, n. 40

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 40 del 16 Marzo 2004 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 18 Ottobre 2002 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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