Dovere di colleganza e collaborazione – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.

La mancata ottemperanza del professionista alla richiesta di chiarimenti da parte del C.d.O. costituisce illecito disciplinare poiché integra un comportamento non giustificato da esigenze di difesa, intervenendo in un momento anteriore all’inizio del procedimento ed essendo contrario ai principi di solidarietà e collaborazione che impongono al professionista il rispetto delle disposizioni impartite dai competenti organi nell’attuazione dei loro fini istituzionali. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 4 aprile 2001)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. SALIMBENE), sentenza del 21 luglio 2003, n. 232

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 232 del 21 Luglio 2003 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 04 Aprile 2001 (censura)
Giurisprudenza CNF

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