Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di colleganza e collaborazione – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.

La mancata ottemperanza del professionista alla richiesta di chiarimenti da parte del C.d.O. costituisce illecito disciplinare poiché integra un comportamento non giustificato da esigenze di difesa, intervenendo in un momento anteriore all’inizio del procedimento ed essendo contrario ai principi di solidarietà e collaborazione che impongono al professionista il rispetto delle disposizioni impartite dai competenti organi nell’attuazione dei loro fini istituzionali. (Nella specie la sanzione della censura è stata sostituita dalla sanzione della sospensione per mesi quattro). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 5 novembre 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 4 luglio 2002, n. 90

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 90 del 04 Luglio 2002 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 05 Novembre 1998 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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