Il professionista che, richiesto, ometta di fornire chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento, oggetto di esposto, viola il dovere di correttezza e collaborazione a cui ciascun professionista è tenuto. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Grosseto, 4 luglio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BONZO), sentenza del 25 marzo 2002, n. 38
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 38 del 25 Marzo 2002 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Grosseto, delibera del 04 Luglio 2001 (sospensione)
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