Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di colleganza – Dovere di difesa – Omessa comunicazione al collega di controparte – Attività extragiudiziale svolta nell’interesse del proprio assistito – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.

Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che non comunichi al collega di controparte lo svolgimento di una attività extragiudiziale svolta nell’interesse del proprio assistito. (Nella specie è stato ritenuto non responsabile disciplinarmente l’avvocato che nell’ambito di un procedimento contenzioso di separazione fra due coniugi, a mezzo di una procura notarile rilasciata dal suo cliente aveva provveduto ad estinguere i conti intesati ai due coniugi e, dopo la redazione dell’inventario, ad aprirne uno nuovo intestato al suo assistito). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Varese, 20 marzo 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. MORGESE), sentenza del 3 novembre 2004, n. 248

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 248 del 03 Novembre 2004 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Varese, delibera del 20 Marzo 2001
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment