Il principio e il vincolo di colleganza non può spingersi sino a invalidare il fondamentale dovere di fedeltà nella tutela degli interessi del cliente e di una corretta esecuzione del mandato; è pertanto legittimo il comportamento del professionista che, incaricato dal suo cliente, dopo aver tentato una bonaria conciliazione, agisca penalmente nei confronti di un collega per l’appropriazione indebita di somme. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 16 maggio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MATTESI), sentenza del 23 novembre 2000, n. 185
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 185 del 23 Novembre 2000 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 16 Maggio 1996 (sospensione)
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