Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di colleganza – Denuncia querela verso collega – Omessa comunicazione al C.d.O. – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.

Pone in essere un comportamento non rilevante disciplinarmente l’avvocato che ometta di comunicare al C.d.O. di aver presentato una denuncia querela verso un collega se taòle comportamento sia stato dettato non dalla volontà di sottrarsi al dovere codificato ma dall’intento di non amplificare il clamore negativo che dall’episodio poteva certamente ripercuotersi nei confronti degli interessati con disdoro per l’intera classe forense. (Nella specie il professionista è stato ritenuto non responsabile disciplinarmente). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 6 febbraio 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. CRICRI’, rel. LOIODICE), sentenza del 31 gennaio 2005, n. 22

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 22 del 31 Gennaio 2005 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 06 Febbraio 2003
Giurisprudenza CNF

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