Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di colleganza – Avvocato nominato codifensore – Omessa comunicazione agli altri colleghi associati nella difesa – Critiche alle scelte difensive dei colleghi – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, associato dal cliente nella difesa, non avvisi i colleghi precedentemente nominati e anzi critichi, screditandole davanti ai clienti, le scelte difensive da questi effettuate. (Nella specie, in considerazione della giovane età e inesperienza del professionista la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituta dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 28 maggio 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CRICRI’), sentenza del 24 dicembre 2002, n. 206

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 206 del 24 Dicembre 2002 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera del 28 Maggio 2001 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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