Nel procedimento disciplinare, dopo la dichiarazione del C.d.O. di non manifesta infondatezza dell’esposto e di procedere secondo un proprio regolamento, la mancata presentazione di difese e chiarimenti da parte del professionista imputato non può essere considerata come violazione del dovere di collaborazione con il consiglio, ma deve ritenersi attuazione del diritto di difesa dell’incolpato secondo le proprie insindacabili scelte. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 11 giugno 2003.
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DANOVI), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 3
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 3 del 17 Gennaio 2005 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 11 Giugno 2003 (cancellazione)
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