Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di autonomia – Dovere di evitare incompatibilità – Vice pretore onorario – Assunzione di difesa di parte in causa su cui aveva giudicato – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo dei principi di correttezza e autonomia propri della classe forense il professionista che assuma la difesa di una parte sulla cui causa si sia già pronunziato nella veste di vice pretore onorario. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ascoli Piceno, 8 giugno 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. RUGGERINI), sentenza del 7 novembre 1998, n. 134

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 134 del 07 Novembre 1998 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Ascoli Piceno, delibera del 08 Giugno 1995 (censura)
Giurisprudenza CNF

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