L’obbligo di comunicazione alla Cassa del proprio reddito professionale ha carattere ineludibile e la sospensione a tempo indeterminato che i Consigli dell’Ordine comminano ex art. 17, co. 5, Legge n. 576/1980 non ha natura di sanzione disciplinare.
La prescrizione, in caso di tema mancato adempimento degli obblighi previdenziali, inizia a decorrere dal momento in cui la Cassa è posta in grado di verificare la debenza e l’ammontare dei contributi, ossia dal momento della trasmissione del Modello 5. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 8 luglio 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Merli), decisione del 1* giugno 2011, n. 79
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 79 del 01 Giugno 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 08 Luglio 2010
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