Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di adempimento previdenziale e fiscale – Art. 17 l. 20 settembre 1980, n. 576 – Mancata comunicazione obbligatoria – Sospensione a tempo indeterminato.

In forza del disposto dell’art. 17 l. 20 settembre 1980 n. 576, che, a sua volta, richiama il co.3 dell’art. 2, l. 3 agosto 1949 n. 536, per le mancate comunicazioni obbligatorie alla Cassa di Previdenza Avvocati può essere inflitta la sospensione, a tempo indeterminato, dall’esercizio professionale, che è revocata quando l’interessato dimostra di aver provveduto all’invio delle dovute comunicazioni. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Macerata, 24 ottobre 2006).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PETIZIOL), sentenza del 15 dicembre 2006, n. 168

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 168 del 15 Dicembre 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Macerata, delibera del 24 Ottobre 2006
Giurisprudenza CNF

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