Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che tardi nell’emissione della fattura, non emettendola al momento della riscossione del compenso professionale, ed ometta altresì di inviarla al cliente. (Nella specie la sanzione della censura è stata sostituita con quella dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trapani, 23 maggio 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 27 settembre 1999, n. 133
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 27 Settembre 1999 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Trapani, delibera del 23 Maggio 1995 (censura)
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