Avvocato – Norme deontologiche – Divieto di pubblicità – Uso qualifica “Giudice di Pace” – Illecito deontologico – Sussistenza.

Posto che l’attività forense e quella di giudice onorario sono ontologicamente distinte e profondamente diverse, tanto da essere incompatibili nello stesso ambito territoriale, costituisce illecito disciplinare, in quanto vietato dall’art. 17 del codice deontologico forense, l’uso della qualifica di “Giudice di Pace” nell’intestazione della carta da corrispondenza dell’avvocato, l’esternazione di tale qualifica nell’esercizio dell’attività professionale rivelando l’intenzione di accreditarsi in modo elogiativo in quanto appartenente alla magistratura ed alimentando nei terzi un affidamento non giustificato né consentito, anche in base ai doveri di dignità e di decoro dell’avvocato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Lanciano, 10 dicembre 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f CRICRI’, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 242

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 242 del 22 Dicembre 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Lanciano, delibera del 10 Dicembre 2004
Giurisprudenza CNF

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