Divieto di pubblicità – Partecipazione ad una trasmissione quale consulente legale – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.

Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che partecipi a una trasmissione televisiva in qualità di esperto legale; il divieto di pubblicità sancito dall’articolo 17 c.d.f., non può, infatti, comprendere la libera partecipazione del professionista alla vita sociale e non include ogni attività che comporti una certa notorietà. (Nella specie è stato assolto il professionista che per la sua competenza professionale aveva partecipato alla trasmissione “affari di famiglia” che si occupava di problemi familiari legati alla separazione e al divorzio). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Arezzo, 1 giugno 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PANUCCIO), sentenza del 14 maggio 2003, n. 88

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 88 del 14 Maggio 2003 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Arezzo, delibera del 01 Giugno 2002
Giurisprudenza CNF

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