Avvocato – Norme deontologiche – Divieto di patto di quota lite – Abrogazione – Principio abolitio criminis – Applicabilità alle sanzioni disciplinari – Natura amministrativa – Esclusione – Principio tempus regit actum – Illecito deontologico – Sussistenza

L’abrogazione nel tempo di una sanzione disciplinare non fa venir meno retroattivamente la relativa responsabilità: il principio riconosciuto dall’art. 25 Cost. per le sanzioni penali non trova applicazione alle sanzioni disciplinari per la diversa natura amministrativa, e non penale, delle stesse. Mancando la possibilità di applicare analogicamente i principi penalistici per difetto dell’elemento dell’“eadem ratio”, nel campo deontologico vige invece il principio del “tempus regit actum”, sicché la stipulazione di un patto di quota lite prima dell’entrata in vigore del decreto Bersani (d.l. n. 223/06, art. 2 co. 2-bis) rimane invalida ed inefficace fino all’entrata in vigore del decreto stesso. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 9 ottobre 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Bulgarelli), decisione n. 31 del 16 marzo 2011

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 31 del 16 Marzo 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 09 Ottobre 2008
Giurisprudenza CNF

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