Avvocato – Norme deontologiche – Diritto di informazione – Pubblicazione di sito internet – Divieto di pubblicità – Divieto di accaparramento di clientela – Enfatizzazione dell’attività dello studio – Illecito deontologico.

È legittima la divulgazione in un articolo di stampa (che trattava di studi multimediali) del sito internet relativo ad uno studio legale in cui vengano illustrate le modalità di utilizzo del collegamento e si faccia comunque riferimento ad un eventuale incarico fiduciario che potrà essere affidato al professionista titolare; per contro pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che nel suo sito internet enfatizzi le attività dello studio con un messaggio autocelebrativo e autocompiaciuto volto all’accaparramento di clientela. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento agli avvocati nel cui sito internet venivano rilevate, tra le altre, tali affermazioni:”siete entrati in un vero e proprio studio legale”, “con una differenza rispetto a qualsiasi studio della vostra città”). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 17 novembre 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. DANOVI), sentenza del 18 giugno 2002, n. 82

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 82 del 18 Giugno 2002 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 17 Novembre 1997 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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