Nel conflitto tra il diritto a svolgere la difesa giurisdizionale nel modo più largo e insindacabile e il diritto della controparte al decoro e all’onore dei terzi prevale il primo salvo l’ipotesi in cui le espressioni offensive siano gratuite, ossia non abbiano relazione con l’esercizio del diritto di difesa e siano oggettivamente ingiuriose. Pertanto, non commette illecito disciplinare l’avvocato che in una richiesta al giudice richiami la normativa sulla responsabilità dei magistrati al fine di una migliore difesa del cliente e per la realizzazione del risultato perseguito con l’azione giudiziale. (Nella specie è stato assolto il professionista incolpato a cui era stata inflitta la sanzione dell’avvertimento). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Caltanisetta, 27 gennaio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. LUBRANO), sentenza del 27 giugno 2003, n. 195
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 195 del 27 Giugno 2003 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Caltanissetta, delibera del 27 Gennaio 2001 (avvertimento)
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