Avvocato – Norme deontologiche – Diritto di difesa – Diritto all’onore – Espressioni offensive verso la controparte – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.

Nel conflitto tra diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo e insindacabile e il diritto della controparte al decoro e all’onore prevale il primo salvo l’ipotesi in cui le espressioni offensive siano gratuite, ossia non abbiano relazione con l’esercizio del diritto di difesa e siano oggettivamente ingiuriose; pertanto non commette illecito disciplinare l’avvocato che, in un atto del giudizio, usi espressioni forti per effettuare valutazioni generali attinenti alla materia del contendere e a scopo difensivo. (Nella specie è stato assolto l’avvocato che nella comparsa conclusionale aveva parlato di truffe e “cattivi costumi” della “mala sanità” privata). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Arezzo, 6 dicembre 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETIZIOL), sentenza del 6 giugno 2002, n. 81

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 81 del 06 Giugno 2002 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Arezzo, delibera del 06 Dicembre 2000
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment