Avvocato – Norme deontologiche – Difensore d’ufficio – Mancato riscontro della nomina del difensore di fiducia – Obbligo di difesa – Diritto al pagamento delle competenze – Sussistenza.

In virtù dei doveri che gravano sul difensore di ufficio, tra cui l’«obbligo di prestare il patrocinio» sino a quando non venga nominato un difensore di fiducia (art. 97 co. 5 e 6, c.p.p.), deve ritenersi insussistente l’illecito disciplinare a carico dell’incolpato che, a seguito della nomina quale difensore d’ufficio ed in mancanza di riscontro da parte del collega officiato dall’imputato, osservi il dovere di presentarsi all’udienza per assolvere alla difesa dell’imputato stesso, richiedendo conseguentemente a quest’ultimo il pagamento delle competenze relative all’attività professionale svolta. Al difensore di ufficio, infatti, spettano le competenze fino alla cessazione delle sue funzioni, momento che coincide temporalmente con la nomina del difensore di fiducia (intervenuta, nella specie, soltanto in udienza). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 14 luglio 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. SALDARELLI), sentenza del 21 novembre 2006, n. 127

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 127 del 21 Novembre 2006 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 14 Luglio 2005
Giurisprudenza CNF

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