Viene meno al dovere di diligenza di cui all’art. 8 CDF, nonché agli obblighi del difensore d’ufficio espressamente previsti dall’art. 38 CDF, fra cui quello di presenziare alle udienze, di motivare le eventuali assenze, di farsi sostituire quando ne ricorrano i presupposti, il professionista che nella suddetta qualità ometta sia presenziare all’udienza penale sia di verificare quanto ivi accaduto, trascurando ingiustificatamente procedimento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 2 dicembre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 2 novembre 2010, n. 194
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 194 del 02 Novembre 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Novara, delibera del 02 Dicembre 2008
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