Avvocato – Norme deontologiche – Difensore d’ufficio – Irreperibilità – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, all’atto della sua iscrizione all’ordine Forense, dichiari falsamente di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità stabiliti dalla legge professionale e non comunichi al proprio Ordine Professionale, anche in sede di verifiche disposte dal Consiglio, l’esistenza della situazione d’incompatibilità con la professione (nella specie, l’incolpato svolgeva un’attività commerciale quale socio illimitatamente responsabile di una s.n.c. successivamente fallita). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Chieti, 13 febbraio 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PAURI), sentenza del 25 settembre 2002, n. 147

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 147 del 25 Settembre 2002 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Chieti, delibera del 13 Febbraio 1999
Giurisprudenza CNF

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