Avvocato – Norme deontologiche – Difensore d’ufficio – Dovere di difesa – Obblighi informativi – Violazione

Viola dell’art. 11 C.D.F. il professionista che, nominato difensore d’ufficio, ometta di comunicare all’indagato sia la facoltà, per quest’ultimo, di scegliersi un difensore di fiducia sia l’obbligo di retribuire l’opera professionale svolta. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 27 maggio 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), decisione del 13 luglio 2011, n. 94

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 94 del 13 Luglio 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera del 27 Maggio 2009
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment