Avvocato – Norme deontologiche – Curatore fallimentare – Abuso qualità – Violazione doveri di probità, dignità, decoro – Speciale gravità

L’avvocato che assuma l’incarico di curatore deve considerarsi tenuto al rispetto rigoroso non solo delle norme che disciplinano la procedura concorsuale, in ragione della relativa rilevanza pubblicistica, ma anche e soprattutto di quelle dettate dal codice deontologico forense, che impongono all’iscritto, tra l’altro, i doveri di probità, dignità e decoro (art. 5). La particolarità della qualifica così rivestita, pertanto, connota di speciale gravità la condotta del professionista che abusi della sua qualità e dei suoi poteri per indurre i soggetti implicati nel fallimento a consegnargli somme di danaro, per giunta sotto la minaccia di più gravi conseguenze in caso di rifiuto, con la conseguenza di dover ritenere congrua e commisurata alla entità della violazione la sanzione disciplinare della sospensione dalla attività professionale per mesi due in luogo della censura. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 24 novembre 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 27 aprile 2006, n. 18

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 18 del 27 Aprile 2006 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 24 Novembre 2003
Giurisprudenza CNF

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