Ancorché, in ossequio al generale dovere di astensione previsto dall’art. 37 del Codice deontologico forense, sia certamente vietata l’assunzione, da parte dello stesso avvocato, del patrocinio, in procedimenti distinti o connessi, di due soggetti in posizione di concreto conflitto di interessi, deve ritenersi siffatta situazione insussistente nell’ipotesi – come nel caso di specie – in cui, nel corso di un’azione promossa nei confronti di altro soggetto, questi provveda a chiamare in causa un terzo, assistito in altro procedimento dal medesimo avvocato della controparte. In tale ipotesi, invero, l’asserito conflitto di interessi può profilarsi nel solo caso in cui, pur non avendo direttamente originato la situazione di potenziale conflittualità con il proprio cliente chiamato in causa da altri, l’avvocato svolga comunque domande o formuli conclusioni nei confronti di detto cliente, venendo così meno al dovere di astensione e, più in generale, a quello di lealtà e correttezza che deve presidiare lo svolgimento dell’attività professionale. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Oristano, 10 maggio 2005).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 58 del 13 Settembre 2006 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Oristano, delibera del 10 Maggio 2005
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