Deve ritenersi sussistente la responsabilità disciplinare ex art. 26 c.d.f. del professionista forense che, “dominus” o non, incarichi il praticante avvocato pur abilitato al patrocinio per farsi rappresentare in una causa civile dal valore indeterminato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 3 ottobre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. VERMIGLIO), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 133
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 27 Ottobre 2008 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 03 Ottobre 2006
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