Avvocato – Norme deontologiche – Condotta reticente all’atto dell’iscrizione all’Albo – Illecito disciplinare – Sanzione – Cancellazione.

La cancellazione dall’albo degli avvocati può seguire come provvedimento a carattere amministrativo ai sensi dell’art. 37 L.P.F., per sopravvenuto difetto di uno dei requisiti su cui poggiava l’iscrizione o comunque per un motivo cui non è connesso dalla legge alcun giudizio di valore negativo (ancorché il suddetto art. 37 parli nel n. 3 di inosservanza di un “obbligo”), ovvero quale sanzione disciplinare ex artt. 38, co. 1 e 40 n. 4, r.d.l. n. 1578/33 in seguito “ad abusi o mancanze” nell’esercizio della professione o in genere a “fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale”. Pertanto, ancorché in presenza di una incompatibilità ex art. 37, co. 1 n.1, r.d.l. n. 1578/33, possa farsi luogo all’adozione del provvedimento amministrativo non sanzionatorio della cancellazione dall’albo, ciò non toglie, tuttavia, che, qualora la sussistenza di una situazione di incompatibilità venga fraudolentemente celata o negata dal professionista, tale condotta integri gli estremi di un illecito disciplinare. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Belluno, 18 dicembre 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 21 dicembre 2009, n. 196

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 196 del 21 Dicembre 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Belluno, delibera del 18 Dicembre 2007
Giurisprudenza CNF

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