Avvocato – Norme deontologiche – Avvocato sospeso con sanzione disciplinare – Omessa comunicazione al cliente e ai colleghi di studio – Illecito deontologico

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di comunicare al cliente e ai colleghi di studio l’intervenuta sospensione disciplinare e che pertanto con il suo comportamento omissivo consenta la sua sostituzione in udienza da parte del collega di studio, a nulla rilevando l’eventualità che da tale condotta il cliente non abbia subito alcun danno. (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura in considerazione del fatto che la sostituzione effettuata dal collega di studio è stata ritenuta una iniziativa personale dello stesso, non richiesta e non concordata dal professionista sospeso ai fini della elusione della sanzione subita). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 19 settembre 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. VERMIGLIO), sentenza del 5 luglio 2004, n. 152

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 152 del 05 Luglio 2004 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 19 Settembre 2002 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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