Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che iscriva tardivamente a ruolo una opposizione a decreto ingiuntivo, così facendolo divenire esecutivo, in un processo ometta l’indicazione delle prove e delle conclusioni e non partecipi alle udienze così omettendo di svolgere il mandato ricevuto, e richiesto non restituisca alla parte i documenti ricevuti. Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 15 novembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. DANOVI), sentenza del 2 marzo 2004, n. 31
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 31 del 02 Marzo 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 15 Novembre 2002 (sospensione)
0 Comment