Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che chieda compensi eccessivi e non dovuti per l’attività svolta, richieda il pagamento degli stessi con mezzi anomali tali da occultarne l’esistenza e la provenienza e che, in cambio di tali compensi e incarichi, trasferisca a favore di un magistrato ingenti somme di denaro. (Nella specie anche in considerazione della età del professionista la sanzione della radiazione è stata sostituita dalla più lieve sanzione della cancellazione dall’albo). (Accoglie parzialmente il ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F., 27 aprile 2001, N. 198).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARTUCCELLI), sentenza del 10 novembre 2005, n. 133
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 10 Novembre 2005 (accoglie) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 24 Gennaio 2000 (radiazione)
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