Non incorre nell’illecito deontologico per aver esercitato attività non consentita l’avvocato iscritto nell’elenco speciale che abbia svolto attività professionale a favore di soggetti privati se l’autorità amministrativa da cui egli dipende abbia comunque, se pur successivamente, autorizzato il professionista allo svolgimento di tale attività. (Nella specie è stato assolto l’avvocato, professore universitario iscritto nell’elenco speciale, ex art. 11 d.p.r. n. 382/1980, che aveva svolto attività di consulenza a favore di parti private per lo svolgimento della quale aveva successivamente chiesto ed ottenuto l’autorizzazione dall’università). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 5 dicembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ITALIA), sentenza del 23 aprile 2004, n. 79
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 79 del 23 Aprile 2004 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 05 Dicembre 2002
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