Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il praticante avvocato, pur abilitato al patrocinio, che svolga attività processuale presso il tribunale non avendone il titolo. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Caltanisetta, 26 ottobre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PETIZIOL), sentenza del 7 ottobre 2000, n. 101
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 101 del 07 Ottobre 2000 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Caltanissetta, delibera del 26 Ottobre 1996 (censura)
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