Il professionista che assuma l’attività defensionale senza aver conseguito la necessaria abilitazione pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di fiducia, probità e decoro propri della classe forense. (Nella specie in considerazione del grave danno arrecato al cliente che a causa della mancanza di ius postulandi del professionista si è visto dichiarare inammissibile il ricorso, è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi tre). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 31 ottobre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PERCHINUNNO), sentenza del 23 ottobre 1999, n. 175
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 175 del 23 Ottobre 1999 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 31 Ottobre 1996 (sospensione)
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