Avvocato – Norme deontologiche – Attività senza titolo – Avvocato iscritto nell’elenco speciale – Attività a favore di terzi – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che iscritto nell’elenco speciale svolga invece attività a favore di terzi estranei all’ente e all’ufficio di appartenenza. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura per l’avvocato che, iscritto nell’elenco speciale, aveva svolto attività a favore di terzi sostituendosi alla sorella, pure avvocato, e qualificandosi in luogo di questa come la parte personalmente costituita). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 30 gennaio 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. PACE), sentenza del 3 maggio 2005, n. 75

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 75 del 03 Maggio 2005 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 30 Gennaio 2003 (censura)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment